Approvato dall’Assemblea dei Soci in data 11 febbraio 2006
Titolo I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA ANNO SOCIALE
Art. 1 – E’ costituita con sede in Montebelluna, a far data dal 1926, un’Associazione denominata “Club Alpino Italiano – Sezione di Montebelluna, e sigla C.A.I. – Sezione di Montebelluna”. Essa ha durata illimitata. L’anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Art. 2 – L’Associazione è una struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è dotata di personalità giuridica di diritto privato. L’Associazione si ispira ai principi istitutivi e alle finalità dello stesso e fa parte del Gruppo Regionale Veneto (GR del C.A.I.). I membri dell’Associazione sono di diritto soci del C.A.I.
Titolo II – SCOPI E FUNZIONI
Art. 3 – L’Associazione ha per scopo l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane e la difesa e la tutela del loro ambiente naturale. Per il raggiungimento di tali scopi, l’Associazione nell’ambito delle norme statutarie e regolamentari del C.A.I. del Raggruppamento Regionale Veneto, nonché delle deliberazioni adottate dall’Assemblea dei Delegati provvede:
- alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
- al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;
- alla diffusione della frequentazione della montagna e all’organizzazione di iniziative alpinistiche, sci-alpinistiche, sci escursionistiche, escursionistiche, speleologiche nonché di attività miranti a favorire l’avvicinamento del mondo giovanile all’ambiente montano;
- all’organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, sci-escursionistiche, escursionistiche, speleologiche e naturalistiche;
- all’organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche, sci escursionistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati e dei pericolanti, e per il recupero dei caduti, di concerto con la Delegazione del C.N.S.A.S. (Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico);
- alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell’ambiente montano;
- alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell’ambiente montano, in collaborazione anche con Organismi ed Associazioni aventi scopi analoghi;
- all’organizzazione di altre attività ludico-sportive che favoriscano la conoscenza ed un corretto approccio all’ambiente montano;
- a provvedere presso la sede a curare la biblioteca e la cartografia.
Art. 4 – L’Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica e aconfessionale.
Titolo III – SOCI
Art. 5 – Sono previste le seguenti categorie di soci: benemeriti, ordinari, familiari e giovani secondo quanto previsto dall’art. II.1 comma 1 dello Statuto del C.A.I.
Art. 6 – Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto alla Sezione da almeno due anni; per i minori, la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. Il Consiglio Direttivo decide sull’accettazione con giudizio insindacabile. L’ammissione può essere accordata fino al 31 ottobre per l’anno sociale in corso; se richiesta dopo il 31 ottobre avrà effetto con il 1° gennaio dell’anno successivo.
Il socio, con l’ammissione, assume l’impegno di operare per il conseguimento delle finalità del C.A.I. e si impegna ad osservare lo Statuto, il Regolamento della Sezione, dei quali riceve una copia all’atto dell’iscrizione, nonché le delibere dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
Art. 7 – I soci sono tenuti a versare all’Associazione:
- la quota di ammissione;
- la quota associativa annuale;
- il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.
I contributi di cui al comma precedente devono essere versati entro il 31 marzo di ogni anno; dopo tale data sarà addebitata al socio la spesa per l’esazione. Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita della Sezione, né usufruire dei servizi sociali.
I soci “anziani” del C.A.I. raggiunta l’età di 75 anni possono restare soci della Sezione versando la sola quota sociale dovuta alla Sede Centrale.
Art. 8 – I diritti dei soci sono quelli stabiliti nell’Art. II.4 dello Statuto e nell’Art. II.IV.1 del Regolamento Generale del C.A.I.
Presso la Sezione è istituito un albo d’onore per iscrivere i nomi dei soci che abbiano acquisito speciali meriti alpinistici o nell’attività sezionale.
Ai soci iscritti ininterrottamente al C.A.I. da settantacinque anni, da sessanta anni, da cinquanta anni e da venticinque anni sarà concesso di fregiarsi di un distintivo speciale riproducente lo stemma del Club Alpino Italiano, che verrà consegnato, in sede di Assemblea Generale o altra cerimonia appositamente convocata.
Art. 9 – La qualità di socio si perde per morte o per estinzione dell’ente benemerito, per dimissioni, per morosità o per radiazione o per provvedimento disciplinare irrogato dal Consiglio Direttivo.
Art. 10 – Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. La richiesta di trasferimento da una Sezione ad un’altra deve essere comunicata immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.
Art. 11 – Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.
Art. 12 – Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale; l’accertamento della morosità è di competenza del Consiglio Direttivo della Sezione; non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l’anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione, delle quote associative annuali arretrate, senza riacquisire il diritto di ottenere le pubblicazioni arretrate. Il socio di cui si sia accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.
Art. 13 – I soci, purché maggiorenni, hanno diritto di voto nelle Assemblee della Sezione ed il diritto di esercitarvi l’elettorato attivo e passivo nonché di assumere gli incarichi del C.A.I., secondo l’ordinamento della struttura centrale e delle strutture periferiche.
I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della Sezione, anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione.
Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della Sezione.
Art. 14 – Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con i principi informatori della Sezione o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell’ammonizione o della sospensione dalla attività sociale per un periodo massimo di un anno; nei casi più gravi può essere deliberata la radiazione.
Titolo IV – ORGANI DELLA SEZIONE
Art. 15 – Sono organi della Sezione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente della Sezione:
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della Sezione.
Art. 16 – Le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l’attribuzione e l’erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.
Capo I – ASSEMBLEA
Art. 17 – L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano della Sezione; essa rappresenta tutti i soci, e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o dissenzienti. L’Assemblea:
- elegge il Presidente;
- elegge i Consiglieri, i Revisori dei Conti, i Delegati nella AD (Assemblea dei Delegati), nel numero assegnato, tra i soci maggiorenni, ordinari e familiari della Sezione, con le modalità previste nel seguente ordinamento escluso il voto per corrispondenza;
- adotta l’ordinamento ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- delibera le quote associative e i contributi a carico dei soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall’Assemblea dei Delegati;
- approva l’operato del Consiglio Direttivo e i bilanci preventivo e consuntivo della Sezione;
- delibera sull’alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sull’acquisto di beni immobili e sull’accettazione di donazioni, eredità e legati da sottoporre alle previste autorizzazioni di legge;
- delibera sullo scioglimento della Sezione. La liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti del Club Alpino Italiano;
- elegge, per particolari meriti, il “Presidente Onorario” della Sezione.
L’Assemblea Ordinaria dei soci si svolge entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno; le Assemblee Straordinarie ogni qualvolta il Consiglio Direttivo della Sezione lo ritenga necessario oppure quando ne sia inoltrata richiesta da parte dei Revisori dei Conti della Sezione. Inoltre l’Assemblea può essere convocata quando ne faccia richiesta motivata al Consiglio Direttivo, almeno un decimo dei soci maggiorenni della Sezione.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente della Sezione mediante avviso esposto nella sede sociale e spedito a tutti i soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data della convocazione. Nell’avviso devono essere indicati l’ordine del giorno ed il giorno, il luogo e l’ora della convocazione.
Art. 18 – Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali; i soci minori non hanno diritto di voto. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione – che potrà aver luogo almeno dopo un’ora dalla prima convocazione – l’Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti.
Art. 19 – L’Assemblea nomina un Presidente, un Segretario, e, se necessario, due scrutatori tra i soci presenti e che non ricoprano cariche sociali. Spetta al Presidente constatare la regolarità della costituzione dell’Assemblea, ed in genere il diritto di intervento. Il Segretario dovrà redigere apposito verbale della seduta e sottoscriverlo unitamente al Presidente dell’Assemblea; in caso di nomine apporranno le loro firme anche gli scrutatori.
Art. 20 – Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti. Tuttavia:
- le deliberazioni concernenti l’alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili nonché le modifiche regolamentari debbono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei soci presenti aventi diritto di voto;
- le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti aventi diritto di voto;
- la deliberazione di scioglimento dell’Associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto.
Le elezioni alle cariche sociali sono effettuate con voto libero in quanto l’elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, e segreto in quanto l’elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. E’ escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al C.A.I.
Art. 21 – Le deliberazioni concernenti l’alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi od altre opere alpine, non acquisteranno efficacia se non dopo l’approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e controllo del C.A.I., a norma dell’art. I.5 comma 3 dello Statuto del C.A.I.
Capo II – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 22 – Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione della Sezione; esso si compone di 10 (dieci) membri più il Presidente eletti dall’Assemblea tra i soci maggiorenni iscritti da almeno 2 (due) anni che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il socio, all’atto della votazione, può esprimere fino a 11 (undici) preferenze. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, elegge su proposta del Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere.
Art. 23 – Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, salve le limitazioni contenute nel presente Regolamento o nello Statuto e Regolamento generale del C.A.I.
In particolare:
- propone all’Assemblea dei Soci i programmi annuali e/o pluriennali della Sezione;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dell’ordinamento della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi secondo le direttive impartite dall’Assemblea dei soci; è responsabile in via esclusiva dell’amministrazione, della gestione e dei relativi risultati; cura la redazione dei bilanci preventivo e consuntivo della Sezione;
- delibera la costituzione di nuove Sottosezioni;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera sulle domande di associazione di nuovi soci;
- propone incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate attività sociali.
Art. 24 – Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi, su convocazione del Presidente, da comunicarsi almeno 7 (sette) giorni prima della seduta con preavviso scritto anche a mezzo via fax o via e-mail e contenente l’ordine del giorno. In casi di urgenza la convocazione può essere effettuata telefonicamente a mezzo anche via fax o via e-mail entro 24 (ventiquattro) ore.
La riunione deve essere convocata senza indugi quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.
Alle sedute del Consiglio possono essere chiamati a riferire o partecipare soci e/o esperti interessati agli argomenti oggetto di esame. Il verbale delle sedute è redatto dal Segretario e firmato da questi e dal Presidente.
Art. 25 – Al consigliere dimissionario che per qualsiasi causa venga a mancare nel corso del triennio, subentra il primo dei non eletti o successivo in caso di rinuncia del precedente. Il consigliere che senza giustificato motivo sia assente a tre riunioni consecutive del Consiglio, è considerato dimissionario. Qualora venga a mancare per dimissioni o altra causa la maggioranza dei consiglieri, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti si incaricherà di convocare, entro un mese dalle avvenute dimissioni, l’Assemblea Straordinaria per il rinnovo del Consiglio Direttivo.
I componenti decaduti per sospensione, per dimissioni o per assenze ingiustificate non possono essere rieletti nelle elezioni sostitutive.
Capo III – IL PRESIDENTE
Art. 26 – Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa, ha poteri di rappresentanza che può delegare; ha la firma sociale; assolve alle seguenti funzioni specifiche: convoca le sedute dell’Assemblee dei soci; convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo; presenta all’Assemblea dei soci la relazione annuale sull’attività svolta, accompagnata dal Conto Economico dell’esercizio e dallo Stato Patrimoniale della Sezione; pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo; in caso di urgenza può prendere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di questo organo nella sua prima riunione.
Art. 27 – il candidato alla carica di Presidente della Sezione, al momento dell’elezione, deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere una anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi.
Art. 28 – Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto non più di una volta consecutiva.
Art. 29 – Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.
Capo IV – SEGRETARIO – TESORIERE
Art. 30 – Il Segretario collabora con il Presidente, redige i processi verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell’Associazione.
Art. 31 – Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell’Associazione, e ne tiene la contabilità. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere affidate allo stesso consigliere.
Capo V – REVISORI DEI CONTI
Art. 32 – Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi, e da due membri supplenti nominati dall’Assemblea per un triennio. Esso elegge al suo interno un Presidente.
Art. 33 – Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce una volta almeno ogni tre mesi; esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione; ne esamina i bilanci preventivo e consuntivo e ne riferisce all’Assemblea dei Soci. Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste alle sedute dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo della Sezione.
Titolo V – PATRIMONIO – BILANCIO
Art. 34 – Il Patrimonio sociale è costituito:
- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da qualsiasi altra somma che venga erogata a favore dell’Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.
Art. 35 – Le entrate sociali sono costituite:
- dalle quote di ammissione e dalle quote associative annuali di spettanza della Sezione.
Art. 36 – I fondi liquidi dell’Associazione devono essere depositati su un conto corrente bancario intestato all’Associazione stessa, presso un Istituto di credito o investiti in titoli e/o fondi previa delibera del Consiglio Direttivo. I mandati di pagamento sono firmati dal Presidente, dal Segretario e/o dal Tesoriere, disgiuntamente tra loro.
Art. 37 – I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. In caso di scioglimento della Sezione, la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti del C.A.I. Le attività patrimoniali nette risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal Comitato Direttivo Regionale e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Gruppo Regionale Veneto. E’ escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.
Titolo VI – SOTTOSEZIONI
Art. 38 – L’Associazione che nell’ambito della propria attività occupa il territorio di più Comuni, può costituire una o più sottosezioni. La domanda di costituzione deve essere presentata da un Comitato promotore al Consiglio Direttivo della Sezione, nel rispetto delle formalità previste all’art. VI III.I del Regolamento Generale del C.A.I.
Il Consiglio Direttivo delibera entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda di costituzione ed entro i trenta giorni successivi fa pervenire al Comitato Direttivo Regionale Veneto la delibera di costituzione, la precisa indicazione dell’ambito del territorio sul quale la nuova sottosezione è autorizzata ad operare. La sottosezione non ha autonomia patrimoniale, ma solo autonomia di gestione e tenuta contabile. Il Bilancio della sottosezione è comunque parte del Bilancio annuale dell’Associazione.
La sottosezione sarà amministrata da una Direzione composta almeno da 5 (cinque) consiglieri, la quale elegge al suo interno un Reggente. La Direzione viene eletta dall’Assemblea dei soci maggiorenni della sottosezione. L’Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e/o consuntivo e la relazione del Reggente.
La Direzione riferisce annualmente e in maniera particolareggiata alla Sezione dell’attività programmata e svolta, allega i bilanci preventivi e consuntivi.
Il Reggente può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e può esprimere un voto consultivo. La sottosezione non trattiene rapporti diretti con la struttura centrale. Ha un proprio ordinamento che non può essere in contrasto con la Sezione e che è soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.
In riferimento allo scioglimento delle sottosezioni si rimanda a quanto indicato all’art. VI.4 dello Statuto Generale del C.A.I. e all’art. VI.III.3 del Regolamento Generale.
Titolo VII – COMMISSIONI E GRUPPI
Art. 39 – Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi organizzati di soci, che intendano sviluppare in particolare una delle attività statutarie dell’Associazione, o comunque un’attività compatibile con i fini dell’Associazione stessa. I gruppi possono acquisire autonomia organizzativa e amministrativa sulla base di un regolamento che ne definisca scopi, organizzazione e modo di operare.
Tale regolamento deve essere ratificato dal Consiglio Direttivo e non deve essere in contrasto con il Regolamento dell’Associazione, lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I.
I gruppi non hanno patrimonio proprio, ma solamente autonomia contabile; il loro bilancio è parte del bilancio annuale dell’Associazione. E’ prevista la costituzione di gruppi intersezionali.
Il Consiglio Direttivo può costituire speciali commissioni formate da consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell’attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri.
Titolo VIII – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Art. 40 – Le controversie che dovessero insorgere fra i soci, o fra soci ed organi dell’Associazione, relative alla vita dell’Associazione stessa, non potranno venire deferite all’autorità giudiziaria, se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione.
Organi competenti ad esperire il tentativo sono:
- il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei Conti, per le controversie fra i soci;
- il Collegio Regionale dei Probiviri del GR Veneto, per le controversie fra i soci ed organi dell’Associazione.
Si applicano le norme procedurali stabilite dal Regolamento Generale del C.A.I.
Art. 41 – Contro le deliberazioni degli organi sezionali che si ritengono in violazione del presente Regolamento, o dello Statuto e Regolamento Generale del C.A.I., è data possibilità di ricorso, a norma del Regolamento Generale del C.A.I.
Titolo IX – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 42 – Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I.
Il presente Regolamento è in approvazione dall’Assemblea dei Soci dell’11 febbraio 2006.
Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del ….